Consulenza ed assistenza per l’applicazione della normativa ambientale relativa alla gestione dei rifiuti presso aziende ed enti pubblici ed, in particolar modo, a tutte le strutture operanti nel settore sanitario.
Nello specifico forniamo:
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Gestione Rifiuti (classificazione rifiuti,registri carico-scarico, formulari, certificazioni, consulenza ed intermediazione);
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Corsi di formazione ed addestramento nel settore ambientale;
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Consulenza relativa ai sistemi di qualità ambientale;
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Valutazioni di Impatto Ambientale-VIA;
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Progettazione di interventi di bonifica dei siti contaminati;
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LE CONSULENZE AMBIENTALI
Rifiuti
ECO UNO s.r.l. offre una consulenza completa sulla complessa problematica di gestione, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento dei rifiuti industriali, pericolosi e non pericolosi.
L’assistenza fornita parte dalla corretta classificazione di ogni tipologia di rifiuto prodotto (codice C.e.r. ed eventuale trasporto in ADR), e passando attraverso le fasi della esatta compilazione del registro di carico e scarico e del formulario per il trasporto, arriva fino alla compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (M.u.d.).
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- Aria
Aiuto alle imprese nella non facile attuazione delle norme vigenti nazionali, regionali e di recente applicate anche in ambito provinciale; gestione dei rapporti con gli Enti preposti alla protezione dell’aria e con gli Organismi di controllo delle emissioni in atmosfera di fumi, vapori, polveri e sostanze volatili, fornendo ai clienti utili indicazioni sulla modulistica da utilizzare e sugli uffici ai quali rivolgersi. - Acque di scarico
Assistenza nelle fasi di autorizzazione degli scarichi delle acque, della denuncia annuale delle quantità scaricate e di quelle prelevate da pozzi.
- Aria
Registro di carico e scarico rifiuti:
ART. 190 (registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico rifiuti su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
L’ annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata dai soggetti obbligati secondo precise cadenze temporali (vedi deposito rifiuti; solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il numero di registro. Ne discende che durante il trasporto presso l’impianto di smaltimento rifiuti ilformulario potrà essere privo di tale dato.
Modalità di compilazione registro di carico e scarico rifiuti Consulta l’ Allegato C – Descrizione Tecnica MOD. A
codici c.e.r. e descrizione rifiutida indicare sul registro di carico e scarico (punti “a” e “b”)
Stato fisico del rifiuto (punto “c”) 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
classi di pericolosita’ rifiuti da indicare sul registro di carico e scarico (punto “d”).
Consulta o scarica i codici per le operazione smaltimento rifiuti e per le operazioni di recupero rifiuti. Questi codici sono da riportare sul formulario di identificazione rifiuto (punto 5 “Rifiuto destinato a:”) e sul registro di carico e scarico rifiuti (punto “e”).
REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI: MODIFICA ART. 190 COMMA 6 DLGS 152/06
Sono pervenute da Enti ed operatori del settore, richieste di chiarimenti relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti, da eseguirsi a cura della Camera di Commercio territorialmente competente, a partire dal 13 febbraio 2008.
In particolare si fa riferimento al disposto dell’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06.
Questo Servizio ritiene che:
- i registri, attualmente in uso alle aziende, purché vidimati dagli uffici amministrativi all’epoca competenti, possono continuare ad essere utilizzati fino ad effettivo esaurimento;
- i registri, attualmente in uso alle aziende, ma non vidimati, non potranno essere più utilizzati. In questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e vidimare, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008;
- i registri, vidimati ma non in uso, non potranno essere utilizzati.
Per la numerazione e vidimazione di ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine, dovrà essere corrisposto alla Camera di Commercio il diritto di segreteria di Euro 30,00. Non si pagano la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.